Il T.A.R. si è espresso, con una sentenza pubblicata il 30/08/2021 (02684/2021 REG.PROV.COLL. e N. 01961/2020 REG.RIC.) tutelando la professione dell’Osteopatia, dopo la diffida della locale A.S.P.

La diffida della locale A.S.P. di Catania

Il nodo della diffida era incentrato sullo svolgimento dell’attività di osteopata, appellandosi alla violazione dell’art. 348 del Codice Penale, a causa del mancato possesso di laurea in Medicina e Chirurgia e successiva abilitazione o della laurea abilitante in fisioterapia.
Questo atto ha portato alla chiusura di alcuni studi di osteopatia di Catania.

La sentenza del T.A.R.

La sentenza 5838/1995 della Cassazione Penale specifica chiaramente che l’Osteopatia non può assimilarsi alla professione medica, in quanto consiste in una disciplina terapeutica incentrata sulla manipolazione dell’apparato muscoloscheletrico al fine di trattare patologie o disfunzioni ad esso pertinenti, e non nell’individuare e diagnosticare malattie, nel prescriverne la cura e nel somministrare i rimedi, propria della professione medica.

“Ne consegue che per lo svolgimento della pratica osteopatica non è necessario, ad oggi, differentemente da quanto previsto per la pratica medica, un titolo abilitativo (si veda T.A.R. Veneto n. 298 del 17 maggio 2005, ma anche T.A.R. Lombardia – Milano n. 588 del 1 marzo 2011).”
Questo perché siamo ancora oggi in un periodo transitorio, in cui l’attività di Osteopata non è ad oggi regolamentata in Italia e, inoltre, “in ragione della mancata istituzione di un albo degli abilitati, non sussiste alcun titolo abilitativo ad essa afferente che costituisca presupposto necessario per il suo esercizio.”

Il T.A.R. sostiene, inoltre, che la legge Lorenzin, che riconosce la professione sanitaria dell’Osteopata, si pone l’obiettivo di stabilire in un successivo accordo “l’ambito di attività e le funzioni caratterizzanti le professioni di osteopata e i criteri di valutazione dell’esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti”.
E’ quindi un ddl programmatico e non vincolante.

Le conclusioni del T.A.R.

Le conclusioni del T.A.R. fanno chiarezza su tutta la situazione, tutelando e dando giustizia alla figura professionale dell’Osteopata.
Il T.A.R. sostiene che solo quando verranno istituiti dei corsi di Laurea in Osteopatia ed i relativi albi professionali, potrà essere richiesto un titolo specifico per l’esercizio dell’attività di Osteopata “che resterà libero e regolato esclusivamente dalla legge 4/2013”.

Risulta, quindi, illegittima la diffida dell’ASP di Catania che oltre a dover essere annullata, sta violando e applicando erroneamente l’articolo 7 della legge 3 del 2018 – l’ormai famosa legge Lorenzin – nonché la legge 4 del 2013, che disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.

Un pensiero va alla memoria di Seby Bellia, protagonista, suo malgrado, di questa incresciosa vicenda.

Leggi il comunicato del 10 Ottobre 2021 scritto dal Dott. Alfonso Causi, segretario dell’Associazione Italiana Scuole di Osteopatia dal 2017.